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Sez. 1, Sentenza n. 3657 del 28/04/1997 (Rv. 503952 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Valore del bene - Determinazione - Criteri ex art. 52 del sopravvenuto d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità nella ipotesi di dichiarazione di un corrispettivo superiore al valore determinabile in base a detti criteri - Conseguenze - Rimborso della maggiore imposta versata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503952-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la norma transitoria di cui all'art. 79 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la quale dispone che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno efficacia anche riguardo agli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., non sia divenuto definitivo un accertamento di maggior valore, comporta l'applicabilità dei criteri di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 per la determinazione del valore del bene - trattandosi di disposizione più favorevole al contribuente - non solo quando questo abbia dichiarato un corrispettivo inferiore, ma anche quando abbia dichiarato un corrispettivo maggiore rispetto al valore determinabile in base ai predetti criteri, con la conseguenza che in tale caso il contribuente ha il diritto di pretendere il rimborso della maggiore imposta versata, ponendo la nuova normativa come valore convenzionale dell'immobile (sul quale calcolare l'imposta) al massimo quello corrispondente al valore determinabile in base ai criteri summenzionati.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)