Sez. 5, Sentenza n. 2706 del 04/02/2011 (Rv. 616500 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Valore del bene - Determinazione - Criteri ex art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 - ApplicabilitĂ nella ipotesi di dichiarazione di un corrispettivo superiore al valore determinabile in base a detti criteri - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ha l'effetto di precludere all'Ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore se il valore dell'immobile - iscritto in catasto con attribuzione di rendita - sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per il parametro normativo, ma non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere in ogni caso la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo sopra indicato. Ne consegue che se il contribuente indica un valore superiore non può poi pretendere che l'imposta venga commisurata al valore individuabile attraverso il procedimento summenzionato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)