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Sez. 6, Sentenza n. 26266 del 01/04/2011 Ud. (dep. 06/07/2011) Rv. 250729 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE | Richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale - Configurabilità del delitto di concussione - Esclusione - Ragione - Istigazione alla corruzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250729-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

In tema di reati contro la P.A., nel caso di una indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 comma terzo, cod. pen., in quanto difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 322 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)