Sez. 6, Sentenza n. 52 del 08/11/2002 Ud. (dep. 08/01/2003) Rv. 222971 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE | Semplice richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale - Rifiuto da parte del privato - Integrazione dell'ipotesi di istigazione alla corruzione - Sussistenza - Criteri distintivi rispetto all'ipotesi di concussione - Indicazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
La costrizione o induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione (art.317 cod. pen.)non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, occorrendo, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che un'indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare l'abuso di cui all' art.317 cod. pen. ma integra, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (art.322 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)