Sez. 1, Sentenza n. 1528 del 19/05/1972 (Rv. 358220 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - INTERPRETAZIONE - AD OPERA DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - INTERPRETAZIONE - AD OPERA DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudicato penale vincola il giudice civile solo per quanto riguarda l'accertamento dei fatti materiali. Detto giudicato e esterno rispetto al giudizio civile, e quindi l'interpretazione e la valutazione di esso sono rimesse al giudice di merito, il giudizio del quale non e suscettibile di riesame in Sede di legittimita, qualora sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 3573'68, mass n 336785).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)