Sez. 2 - , Ordinanza n. 7715 del 18/03/2021 (Rv. 660789 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Processi soggetti al cd. vecchio rito - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione di coerenza e plausibilità da parte della Commissione territoriale o in primo grado - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione internazionale, per i processi soggetti al cd. vecchio rito, di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, ove le dichiarazioni del richiedente risultino essere state espressamente ritenute coerenti, plausibili e in linea con le informazioni generali sul Paese d'origine dalla Commissione territoriale o in primo grado, le stesse non possono essere valutate non veritiere, addebitandosi al richiedente di essere venuto meno all'onere di compiere ogni necessario sforzo di comprovazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)