Sez. 3 - , Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedimentali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Giudizio di inattendibilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)