Sez. 4, Sentenza n. 5083 del 09/04/1996 Ud. (dep. 21/05/1996) Rv. 204963 - 01
Stupefacenti - In genere | Fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stupefacenti - In genere
Il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare la pena al fatto in modo razionale sì da assicurare vera proporzione "spazio" tra quantità della sanzione ed offensività del reato, colta nel suo complesso, comprendente cioè la valutazione sia della consistenza quantitativa e qualitativa della droga oggetto dell'addebito sia delle caratteristiche oggettive e soggettive dell'azione. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che il dato del precedente penale specifico dell'imputato, in sè, è al di fuori dei parametri indicati dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.)
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)