Sez. 2, Sentenza n. 8539 del 11/06/1997 Ud. (dep. 20/09/1997) Rv. 208745 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante del fatto di lieve entità - Valutazione anche dei precedenti specifici dell'imputato - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la verifica della ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 richiede una valutazione complessiva del fatto contestato, che deve essere condotta dal giudice esclusivamente sulla base dei parametri di riferimento specificatamente indicati dalla norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, nonché la quantità e qualità della sostanza stupefacente. Deve pertanto escludersi che possano avere rilievo ai fini della connotazione di "gravità" del fatto i precedenti specifici dell'agente, che si collocano al di fuori degli elementi di valutazione fissati dalla disposizione predetta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva negato la sussistenza dell'attenuante "de qua" - pur riconoscendo che la sostanza detenuta era provvista di un principio attivo assai ridotto - per la globale gravità del fatto desunta anche dai precedenti specifici dell'imputato)
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)