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Sez. 1, Sentenza n. 2791 del 26/02/2002 (Rv. 552559 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Interpretazione e applicazione - Art. 15 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) - Necessità del riferimento ai "propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo" - Significato - Acquisizione di fonti di giurisprudenza o dottrina straniera - Necessità per il giudice italiano - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552559-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

Dall'art. 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai cui sensi la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, discende che il diritto straniero, operante nell'ordinamento italiano secondo le norme di diritto internazionale privato, deve essere applicato dal giudice italiano avvalendosi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall'ordinamento straniero, e quindi nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente, senza tuttavia che ciò implichi un obbligo per il giudice di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinarie che corroborino l'una o l'altra delle possibili letture del testo normativo.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)