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Sez. 3, Sentenza n. 25735 del 05/12/2014 (Rv. 633424 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Interpretazione e applicazione - Art. 15 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) - Interpretazione della legge straniera secondo i criteri ermeneutici suoi propri - Necessità per il giudice italiano - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633424-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

Dall'art. 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai cui sensi la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, discende che il diritto straniero, una volta riconosciuto applicabile alla fattispecie concreta, deve essere interpretato dal giudice italiano secondo i criteri ermeneutici suoi propri. (Nella specie, la Corte d'appello, riconosciuta l'applicabilità del diritto anglosassone, ha correttamente interpretato una "clausola di classificazione", inserita in un contratto di assicurazione contro i danni da naufragio, come una "promissory warranty", considerandola, per l'effetto, non una clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore, bensì una delimitazione convenzionale dell'oggetto del contratto, ravvisando nella sua violazione un'ipotesi di "breach of warranty", ovvero di inoperatività della copertura assicurativa per trasporti merci compiuti con navi non affidabili).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)