Sez. 3, Sentenza n. 22942 del 18/10/2012 Ud. (dep. 28/05/2013) Rv. 256154 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE | Richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato minorenne - Chiusura della fase delle indagini preliminari - Pronuncia di sentenza ex art.129 cod. proc. pen. - Competenza del G.I.P. - Esclusione - Competenza del giudice collegiale dell'udienza preliminare - Sussistenza.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE
Nel processo minorile, dopo la chiusura delle indagini preliminari e il rinvio a giudizio richiesto dal P.M., la competenza ad emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. non appartiene più al giudice singolo, previsto per la fase delle indagini preliminari dall'art. 50 bis, introdotto nel R.D. 30 gennaio 1941, n.12 dall'art.14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.449, bensì dal giudice della udienza preliminare in composizione collegiale.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1998 num. 449 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)