Sez. 2, Sentenza n. 6721 del 03/02/2006 Cc. (dep. 22/02/2006) Rv. 233274 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE | Composizione collegiale - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE
Dopo la chiusura delle indagini preliminari e il rinvio a giudizio richiesto dal P.M., il Tribunale per i minorenni giudica in composizione collegiale (un magistrato e due giudici onorari) soltanto nel corso dello svolgimento dell'udienza preliminare, in considerazione della delicatezza e della rilevanza dei provvedimenti che in quella sede possono essere assunti, mentre, al di fuori dell'udienza, i provvedimenti concernenti la posizione del minore vengono adottati dal giudice in composizione monocratica. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento del G.u.p. con cui è stato disposto il collocamento in comunità in sostituzione dell'obbligo di permanenza in casa, a seguito dell'accertato allontanamento dal domicilio del minore).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 449 art. 14, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 50 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)