Sez. L, Sentenza n. 6988 del 21/06/1991 (Rv. 472778 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere | Patto di prova - Clausole vessatorie - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere
Non costituisce clausola vessatoria da approvare espressamente per iscritto, quella che, apposta dalle parti al contratto di lavoro, prevede il patto di prova, atteso che questo costituisce una clausola che mira a tutelare un interesse di entrambe le parti, essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità e le qualità del lavoratore e che quest'ultimo a sua volta verificando l'entità della prestazione che gli viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si svolge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)