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Sez. L, Sentenza n. 12379 del 07/12/1998 (Rv. 521466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Funzione del patto di prova - Sperimentazione della reciproca convenienza - Precedente sperimentazione desumibile da altri rapporti intercorsi tra le parti - Illegittimità del patto di prova - Fattispecie relativa a lavoratore assunto con patto di prova da società già beneficiaria di un distacco del medesimo lavoratore disposto dal precedente datore di lavoro.
Stato
decisa il 1998-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, fatto che può essere provato anche per presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, o, come nella specie, dall'avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo lasso di tempo la propria opera per il datore di lavoro, sia pure in seguito a comando disposto dal precedente datore di lavoro, società controllata dalla società instaurante il nuovo rapporto e già beneficiaria del distacco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)