diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 25929 del 29/11/2005 (Rv. 584807 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Verbale relativo - Errori od omissioni in ordine alla sanzione applicabile - Correzioni con l'ordinanza - Ingiunzione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584807-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di infrazioni amministrative, qualora per errore sulle norme di diritto applicabili la somma richiesta nel verbale di contestazione per il pagamento in misura ridotta della sanzione non corrisponda alla terza parte di quella irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, siffatto errore, essendo relativo ad atto collegato ma antecedente a quello finale, costituito dal provvedimento afflittivo, può essere legittimamente corretto ed integrato da quest'ultimo, sempre che l'emenda non comporti menomazioni o compressioni delle facoltà difensive della parte e in particolare della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione secondo quanto previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)