Sez. 1, Sentenza n. 352 del 23/01/1990 (Rv. 464919 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - VERBALE RELATIVO - ERRORI OD OMISSIONI CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA NORMA DI LEGGE APPLICABILE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - VERBALE RELATIVO - ERRORI OD OMISSIONI CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA NORMA DI LEGGE APPLICABILE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di infrazioni amministrative, l'Obbligo della contestazione della violazione, prescritto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato pure in presenza, nel relativo verbale, di errori (od omissioni) circa l'individuazione della norma di legge applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria (emesso per fatti inclusi in quelli contestati), ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto dell'intimato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (pagamento in misura ridotta, richiesta di essere ascoltato e produzione di documenti prima dell'ordinanza-ingiunzione).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)