Sez. 1, Sentenza n. 8756 del 23/01/1991 Ud. (dep. 05/09/1991) Rv. 188117 - 01
Prove - Chiamata di correo | Valutazione dell'attendibilità intrinseca e degli elementi processuali di verifica esterni - Criteri - Ritrattazione - Fonte di prova della colpevolezza del chiamato - Legittimità - Condizioni.
Prove - Chiamata di correo
La valutazione dell'attendibilità intrinseca del coimputato del medesimo reato è correttamente operata, ai sensi dell'art. 192 del vigente codice di rito, in relazione alla credibilità soggettiva del chiamante, alla mancanza di interesse diretto all'accusa, all'assenza di contrasti con altre acquisizioni probatorie, alla mancanza di contraddizioni eclatanti e/o logicamente insuperabili, tali da riverberarsi negativamente sulle proposizioni accusatorie. A sua volta la valutazione degli elementi processuali di verifica esterni alla chiamata deve riguardare elementi, certi anche se pochi, non congetturali, di contenuto idoneo ad esplicare la funzione di verifica dell'attendibilità della chiamata. In tale prospettiva la chiamata di correo può costituire legittima fonte di prova della colpevolezza del chiamato in correità anche quando sia stata in qualche modo ritrattata, purché fatta oggetto di più penetrante e attenta valutazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)