Sez. 1, Sentenza n. 41585 del 20/06/2017 Ud. (dep. 12/09/2017) Rv. 271252 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Chiamata di correo - Ritrattazione - Rilevanza sull'attendibilità intrinseca del chiamante - Condizioni.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
La ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)