Sez. 1, Sentenza n. 5066 del 24/05/1994 (Rv. 486746 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - In genere | Autorizzazione a contrarre concessa al curatore - Revoca da parte del tribunale fallimentare - Provvedimento relativo - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - In genere
Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare revoca l'autorizzazione a contrarre concessa al curatore, dopo aver proceduto ad una nuova valutazione delle circostanze di fatto poste a base del provvedimento autorizzativo, esaurendo la sua funzione nell'ambito della procedura fallimentare e non incidendo con efficacia di giudicato sui diritti dei terzi, che restano tutelati dalle norme applicabili agli atti autorizzati, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)