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Sez. 1, Sentenza n. 10868 del 17/12/1994 (Rv. 489287 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Aggiudicatario di immobile venduto all'incanto - Richiesta alla curatela del pagamento degli oneri urbanistici relativi a detto immobile - Relativo provvedimento del giudice delegato - Impugnazione con reclamo al Tribunale - Decisione sul reclamo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489287-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Nell'ambito di una procedura fallimentare, il provvedimento adottato dal giudice delegato - o dal tribunale fallimentare in seguito a reclamo, ai sensi dell'art. 26 legge fall. -, in ordine alla richiesta dell'aggiudicatario di un immobile venduto all'incanto di conseguire dalla curatela il pagamento degli oneri relativi a concessione edilizia inerente alla già eseguita costruzione dell'immobile, riflette l'amministrazione fallimentare, è destinato ad esaurire la sua funzione nell'ambito della procedura e non implica l'incisione di un diritto soggettivo di cui sia configurabile la titolarità in capo al curatore. Lo stesso provvedimento, quindi, è riconducibile alla categoria di quelli previsti dagli artt. 25 e 35 legge fall. - relativamente all'autorizzazione del compimento degli atti ivi indicati - e qualificabili come di volontaria giurisdizione, in quanto diretti ad integrare i poteri negoziali del curatore ovvero ad attuare la concreta gestione del fallimento. Conseguentemente non è ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto adottato in materia dal tribunale fallimentare, in sede di reclamo contro provvedimento del giudice delegato (nella specie il tribunale aveva ritenuto che il pagamento degli oneri urbanistici relativi all'immobile già appartenente alla società fallita ed oggetto di vendita forzata non fosse a carico dell'aggiudicatario ma della curatela).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)