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Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 04/02/1977 Ud. (dep. 07/04/1977) Rv. 135618 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NOZIONE - IPOTESI DI FATTO ACCERTATO SULLA BASE DI PROVE INDIZIARIA - AMMISSIBILITA DELLA MOTIVAZIONE IMPLICITA IN RELAZIONE AL DINIEGO DI PROVA DIRETTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135618-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NOZIONE - IPOTESI DI FATTO ACCERTATO SULLA BASE DI PROVE INDIZIARIA - AMMISSIBILITA DELLA MOTIVAZIONE IMPLICITA IN RELAZIONE AL DINIEGO DI PROVA DIRETTA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'accertamento della validita della sentenza, nessuna discriminazione e possibile fra motivazione espressa e motivazione implicita. Tuttavia la motivazione implicita - che sussiste quando i motivi della soluzione relativa ad una determinata questione sono implicitamente, ma chiaramente contenuti nelle ragioni poste a base della soluzione data ad altra questione - non puo essere utilmente invocata, allorche un fatto sia stato accertato sulla base di elementi indiziari, allo scopo di escludere Rilevanza ad una prova diretta dedotta da una delle parti, data la maggiore forza probatoria della prova diretta rispetto a quella indiretta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)