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Sez. 4, Sentenza n. 7673 del 11/07/1983 Ud. (dep. 29/09/1983) Rv. 160321 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NOZIONE - FATTISPECIE: AUDIZIONE DI TESTE.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160321-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NOZIONE - FATTISPECIE: AUDIZIONE DI TESTE.*

Si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione. (fattispecie in cui il giudice di appello aveva ritenuto non indispensabile l'audizione di un teste così motivando anche l'implicita revoca dell'ordinanza di rinnovazione del dibattimento). (V mass n 143587; (V mass n 135618; (V mass n 151418, sulla nozione di motivazione implicita ed ivi citata; (V mass n 150841 ed ivi citate; (V mass n 144906).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)