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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30184 del 22/11/2018 (Rv. 651851 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Questioni dichiarate assorbite dalla corte di cassazione - Espressa riproposizione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651851-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)