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Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024 (Rv. 671484-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Giudizio di rinvio prosecutorio - Riassunzione - Obblighi del giudice del rinvio - Pronuncia su tutte le domande ed eccezioni formulate nelle fasi di merito - Contumacia di una delle parti - Irrilevanza - Formale ed espressa riproposizione delle conclusioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671484-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI

In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)