Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 17/08/1973 (Rv. 365677 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - FORMA DELLA RINUNCIA - NOTIFICAZIONE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - EQUIVALENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - FORMA DELLA RINUNCIA - NOTIFICAZIONE - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - EQUIVALENZA.*
La rinunzia agli Atti del giudizio puo essere validamente posta in essere mediante scritto extraprocessuale e, in genere, mediante qualsiasi atto che costituisca una sicura prova della volonta manifestata dall'attore di voler porre fine al giudizio proposto. La notificazione di tale atto alle altre parti del processo puo essere validamente sostituita da Atti equipollenti ed in particolare dall'accettazione apposta dalle controparti in calce alla dichiarazione di rinuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)