Sez. 1, Sentenza n. 1809 del 11/05/1977 (Rv. 385541 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA - FORME.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA - FORME.*
La rinuncia agli Atti del giudizio puo anche farsi mediante scrittura extraprocessuale o, piu in genere, mediante qualsiasi atto sottoscritto dalla parte, che costituisca prova sicura della sua volonta di porre fine al giudizio. Solo la dichiarazione di Estinzione del processo, che segue alla rinuncia, e atto intrinsecamente processuale (da farsi, cioe, nel processo). (V 3018/73, mass n 366718; (V 2346/73, mass n 365677; (V 3470/71, mass n 355015; (V 130/71, mass n 349497).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)