Sez. U, Sentenza n. 2818 del 17/05/1979 (Rv. 399131 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'istanza di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, ai sensi dell'art 96 cod proc civ, non e ammissibile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, neppure sotto il profilo dell'abuso della controparte nel ricorso al regolamento medesimo, atteso che questo non introduce una fase processuale di impugnazione, ma una fase meramente incidentale del giudizio di merito, la quale non permette una valutazione autonoma e distinta degli estremi costitutivi dell'indicata fattispecie legale. (Conf 1540/77, mass n 385251; (Conf 1105/76, mass n 379775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)