Sez. U, Sentenza n. 1540 del 26/04/1977 (Rv. 385251 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA IN SEDE DI ISTANZA PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA IN SEDE DI ISTANZA PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
La domanda di risarcimento dei danni da responsabilita aggravata ex art 96 cod proc civ non e proponibile in Sede di istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, poiche questo istituto da ingresso non gia ad un giudizio di impugnazione, ma ad una fase meramente incidentale del giudizio di primo grado, la quale, proprio per questa sua natura, non permette una valutazione distinta e autonoma, degli estremi costitutivi della fattispecie legale di responsabilita processuale aggravata. (Conf 1105/76, mass n 379775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)