Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/04/2010 (Rv. 612513 - 01)
STRADE - IN GENERE | Obblighi dell'ente proprietario ai sensi dell'art. 14 cod. strada - Concorrenza con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo o di altri enti derivanti da altre normative - Configurabilità - Sussistenza.
STRADE - IN GENERE
Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 14, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)