Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006 (Rv. 588888 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Strade pubbliche - Di proprietà dello Stato - Danni subiti dagli utenti per omessa o insufficiente manutenzione - Responsabilità dell'ente proprietario (P.A.) e dell'ente gestore (A.N.A.S.) - Configurabilità - Art. 2051 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Limiti - Prova del fortuito - Contenuto - Spettanza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In caso di incidente avvenuto su strada statale, la P.A. (o, come nel caso, l'ente gestore A.N.A.S.) risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art. 14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada; art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del 1992) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 art. 2, Legge 07/02/1961 num. 59, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223 art. 1, DPCM 26/07/1995 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)