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Sez. T, Sentenza n. 34530 del 27/12/2024 (Rv. 673250-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990 - Rimborso di imposta - Autodichiarazione per il periodo antecedente al 31 maggio 2017 - Ammissibilità - Momento di concessione del beneficio - Necessità - Percezione del beneficio - Irrilevante - Triennio di riferimento per la autodichiarazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673250-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione del contribuente - eccezionalmente ammessa come prova e relativa al rispetto della disciplina de minimis per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l'anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all'art. 9, comma 17, nel 10% il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l'autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003.

DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, Legge 24/12/2012 num. 234 art. 52, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)