diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 18673 del 08/07/2025 (Rv. 675193-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per i residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990 - Rispetto del regolamento "de minimis" - Onere probatorio del contribuente - Deposito di un'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti - Ammissibilità - Limiti - Sanatoria o integrazione nel giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675193-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di benefici per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990, l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, può essere eccezionalmente assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità.

Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 6, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)