Sez. 4, Sentenza n. 1547 del 14/06/1996 Cc. (dep. 04/07/1996) Rv. 205416 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame - Soccombenza dell'istante - Condanna alle spese - Legittimità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere
Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il principio generale fissato in materia di spese dall'art. 592, primo comma, cod. proc. pen.; pertanto, atteso che l'ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame, pronunziata dal tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza dell'istante, legittimamente viene disposta, in tale provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)