Sez. 6, Sentenza n. 22425 del 03/05/2005 Ud. (dep. 14/06/2005) Rv. 232030 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale | Inammissibilità o rigetto dell'appello incidentale - Condanna degli appellanti in via incidentale al pagamento delle spese del procedimento - Legittimità.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale
Gli appellanti in via incidentale sono soggetti al pagamento delle spese del procedimento quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell'appello principale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)