Sez. 1, Sentenza n. 9494 del 11/08/1992 (Rv. 478519 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere | Regime economico del divorzio - Accordi preventivi tra coniugi - Nullità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere
Gli accordi preventivi tra coniugi sul regime economico del divorzio sono affetti da radicale nullità, per illecità della causa, avendo sempre l'effetto, se non anche lo scopo, di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status, in un campo, cioè, in cui la libertà di scelta ed il diritto di difesa esigono invece di essere indeclinabilmente garantiti; né a diverso avviso può indurre la possibilità - innovativamente introdotta dall'art. 4 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - di proporre congiuntamente la domanda di divorzio, poiché in questa evenienza le intese raggiunte dalle parti sul relativo assetto economico attengono ad un divorzio che esse hanno già deciso di conseguire, e quindi non semplicemente prefigurato.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)