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Sez. 1, Sentenza n. 5244 del 11/06/1997 (Rv. 505124 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Regime economico del divorzio - Accordi preventivi tra coniugi - Nullità - Intese economiche prospettate all'atto della richiesta congiunta di divorzio - Differenze.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505124-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Gli accordi economici intervenuti fra i coniugi al momento della separazione non possono spiegare efficacia preclusiva alla determinazione giudiziale dell'assegno di divorzio, atteso che, ove la causa di tali accordi fosse la liquidazione preventiva e forfettaria dell'assegno di divorzio, essi sarebbero nulli, sia per l'indisponibilità dell'assegno di divorzio (rafforzata dalla legge n. 74 del 1987 che ha conferito al suddetto assegno natura eminentemente assistenziale), sia per illiceità della causa (avendo tali accordi sempre l'effetto di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status); diverso è il caso delle intese economiche prospettate dalle parti con la domanda congiunta di divorzio ai sensi dell'art. 4 legge n. 74 del 1987, poiché tali intese (che vanno pur sempre sottoposte ad una valutazione giudiziale) si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)