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Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18/09/2015 (Rv. 636918 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Danni causati da veicolo rimasto non identificato - Mancata identificazione ascrivibile a carenza di ordinaria diligenza del danneggiato - Obbligo di indennizzo a carico del Fondo di garanzia - Insussistenza - Difetto di conformità del diritto interno a quello comunitario - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636918-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2005 num. 209 art. 297, Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5 art. 1 com. 4, Direttive del Consiglio CEE 16/09/2009 num. 103 art. 10 com. 1, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)