Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015 (Rv. 633964 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato - Presupposti - Fuga del responsabile - Necessità - Esclusione - Esistenza di circostanze non imputabili a negligenza della vittima - Sufficienza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, quarto comma, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/09/2009 num. 103 art. 10 com. 1, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)