Sez. 6, Sentenza n. 9394 del 27/02/2008 Cc. (dep. 29/02/2008) Rv. 238725 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Disciplina intertemporale - Reato commesso prima del 7 agosto 2002 - Pena condizionalmente sospesa - Revoca del beneficio per altra condanna - Disciplina applicabile.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non può darsi corso ad una richiesta di consegna esecutiva sulla base della L. 22 aprile 2005, n. 69, se la stessa ha ad oggetto fatti commessi prima del 7 agosto 2002, a nulla rilevando che le relative pene, inizialmente sospese in via condizionale, siano state poi unificate ad altre riguardanti fatti commessi successivamente a tale data, a causa della revoca dei benefici concessi. (Fattispecie riguardante una richiesta proveniente dalle autorità rumene).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)