Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 (Rv. 632905 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Assegno bancario non trasferibile - Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - Disciplina e conseguenze - Responsabilità della banca - Sussistenza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
L'art. 43, secondo comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art.1189 cod. civ.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato, e ciò a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione "ex lege".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1189, Regio Decr. 21/12/1993 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)