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Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006 (Rv. 591417 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - Disciplina e conseguenze - Responsabilità della banca - Obbligazione "ex lege" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591417-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

L'obbligo di pagare l'assegno non trasferibile esclusivamente all'intestatario del titolo deriva dall'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, che, nel disporre che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (con relativo onere probatorio a carico del "solvens"). Nell'ipotesi di pagamento di assegno bancario non trasferibile, invece, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e ciò a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell'obbligazione "ex lege", posta a suo carico dall'art. 43, secondo comma, del citato r.d., di pagare l'assegno esclusivamente all'intestatario, titolare del diritto di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)