Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. (dep. 31/01/1998) Rv. 210034 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Dolo di danno - Necessità - Fattispecie in tema di costituzione di riserve occulte destinate al finanziamento illecito di partiti politici.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. richiede, oltre che il dolo specifico di inganno e di ingiusto profitto, anche il dolo di danno per la società. (Nell'occasione la Corte, con riferimento al caso di costituzione di una riserva occulta per il finanziamento illecito di partiti politici, ha precisato che l'amministratore il quale decida di perseguire gli scopi sociali mediante l'illecito finanziamento di partiti politici accetta il rischio del danno che può derivare dall'affidamento del risultato economico dell'impresa a fattori incontrollabili; e che l'accettazione di questo rischio è sufficiente a integrare gli estremi del dolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)