Sez. 1, Sentenza n. 46271 del 03/11/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 230320 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di primo grado che aveva concesso le attenuanti generiche - Giudizio d'appello - Sentenza - Riduzione della pena, in relazione alle attenuanti generiche, in misura inferiore a quella operata in primo grado - Violazione del divieto - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"
In tema di impugnazioni, il divieto di "reformatio in pejus" riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado che, pure in assenza dell' appello del P.M., aveva operato, in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche giĆ concesse in primo grado, una diminuzione di pena pari a un sesto, inferiore rispetto a quella applicata, nella misura massima di un terzo, nel precedente grado di giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)