Sez. 1, Sentenza n. 518 del 20/01/1994 (Rv. 485061 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Garanzie della esecuzione - In genere | Restituzione della cauzione o estinzione della fidejussione - Termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Rapporti in corso - Applicabilità.
Opere pubbliche (appalto di) - Garanzie della esecuzione - In genere
In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge n. 741 del 1981 è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso alla epoca della sua entrata in vigore, in quanto, determinando normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dello appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.), al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fidejussione, prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, tale norma ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione della garanzie.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)