Sez. 3, Sentenza n. 1856 del 18/02/2000 (Rv. 534074 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Restituzione della cauzione o estinzione della fideiussione - Termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Rapporti in corso - Applicabilità - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale per preteso contrasto con il principio della parità di trattamento in situazioni uguali - Manifesta infondatezza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge n. 741 del 1981 è immediatamente applicabile ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, a nulla rilevando la circostanza che il contratto sia stato stipulato in epoca successiva. Infatti, detta disposizione, nello stabilire il termine - anteriormente rimesso alla iniziativa dell'appaltatore, o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. - al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione della equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, ha inciso solo sulla determinazione temporale, e non sugli elementi essenziali, del fatto generatore del diritto alla restituzione o alla estinzione delle garanzie, intervenendo in una fase del complesso procedimento per l'esecuzione delle opere pubbliche del tutto diversa da quella della stipulazione del contratto. Tale interpretazione è manifestamente rispettosa del principio costituzionalmente garantito della parità di trattamento in situazioni omogenee, avuto riguardo alle diverse forme di tutela assicurate all'appaltante e all'appaltatore.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)