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Sez. 3, Sentenza n. 4209 del 22/02/2010 (Rv. 611579 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - SOTTOSCRIZIONE | Apposizione di firma autografa - Falsificazione successiva degli elementi del documento cambiario interferenti sul contenuto sostanziale dell'obbligazione - Conseguenze - Permanente validità dell'obbligazione cambiaria nei limiti del testo originario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611579-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - SOTTOSCRIZIONE

L'obbligazione cambiaria, validamente assunta con firma autografa, non viene meno per effetto della successiva falsificazione del documento negli elementi che interferiscono sul contenuto sostanziale dell'obbligazione medesima (nella specie, data di scadenza), ma rimane operante nei limiti del testo originario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)