Sez. 1, Sentenza n. 3642 del 09/08/1977 (Rv. 387272 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - SOTTOSCRIZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - SOTTOSCRIZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Le norme dell'art 8 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933, n 1669) e dell'art 11 della legge sull'assegno (RD 21 dicembre 1933, n 1736) non si limitano a richiedere, per la validita della obbligazione cambiaria, la provenienza della sottoscrizione dal soggetto indicato, e cioe l'autenticita della firma, ma prescrivono altresi che questa deve presentare determinate caratteristiche atte a soddisfare la fondamentale esigenza di chiarezza, univocita e certezza, ed all'uopo deve contenere il nome (sia pur abbreviato o con la sola iniziale) ed il cognome, oppure la 'dittà . Tali norme comportano pertanto che, versandosi in tema di Forma e di obbligazioni letterali, astratte ed autonome, la Mancanza o insufficienza dei requisiti come sopra specificamente prescritti implica l'invalidita del titolo, senza che in contrario possa valere il riconoscimento dell'autografia della propria firma da parte del sottoscrittore.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 8, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)