Sez. 3, Sentenza n. 975 del 21/01/2010 (Rv. 611159 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Esecuzione forzata condotta sulla base di una sentenza poi cassata con rinvio - Attrazione dell'opposizione all'esecuzione nella competenza del giudice di rinvio - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
L'opposizione all'esecuzione forzata, iniziata sulla base di una sentenza poi cassata con rinvio, non è attratta nella competenza del giudice di rinvio, in quanto oggetto di quel giudizio è l'esistenza o meno del titolo che legittimò l'esecuzione (anche per sopravvenuta cassazione della sentenza posta in esecuzione), mentre l'accertamento dell'esistenza (o meno) del diritto che si dovrebbe attuare con l'esecuzione resta attribuita al giudice di rinvio, al quale spetta procedere all'accertamento del contenuto sostanziale del rapporto quale risulta dalla sentenza cassata, provvedendo, se del caso, alle restituzioni ex art. 389 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)