Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 30/08/1991 (Rv. 473702 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere | Esecuzione forzata condotta sulla base di una sentenza poi cassata con rinvio - Attrazione dell'opposizione all'esecuzione nella competenza del giudice di rinvio - Esclusione.
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere
L'opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di una sentenza poi cassata con rinvio non è attratta nella competenza del giudice di rinvio, in quanto oggetto di quel giudizio è l'esistenza o meno del titolo che legittimò l'esecuzione (anche per sopravvenuta cassazione della sentenza posta in esecuzione), mentre l'accertamento dell'esistenza (o meno) del diritto che si dovrebbe attuare con l'esecuzione resta attribuita al giudice di rinvio, al quale spetta procedere all'accertamento del contenuto sostanziale del rapporto quale risulta dalla sentenza cassata, provvedendo, se dal caso, alle restituzioni ex art. 389 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)